Acquisti di legname in piedi sul Portale del Legno e iscrizione all’Elenco provinciale delle imprese forestali: un chiarimento a vantaggio di tutti
10 set 2024
Che relazione c’è, per un’impresa, fra l’iscrizione alla sezione vendite del Portale del Legno (link a https://www.legnotrentino.it/asteonline/) e l’essere (o meno) iscritto all’Elenco provinciale delle imprese forestali (link a https://www.legnotrentino.it/impreseforestali/) ?

La risposta è piuttosto semplice: si riduce a due casi possibili riguardanti, in particolare, i soli lotti acquistati in piedi:

caso A)    se l’impresa intende tagliare in conto proprio il legname acquistato sulla sezione vendite della piattaforma, l’impresa stessa deve essere iscritta all’Elenco provinciale delle imprese forestali;

caso B)    se l’impresa – ci si riferisce a segherie, produttori di imballaggi o commercianti - intende acquistare legname in piedi sulla sezione vendite della piattaforma e, non possedendone i requisiti e non essendo interessata ad esserlo – non è iscritta all’Elenco provinciale delle imprese forestali, l’impresa stessa deve affidare il taglio ad un’altra impresa iscritta all’Elenco provinciale delle imprese forestali; deve naturalmente preoccuparsi di informare l’Ente proprietario del lotto.

Il solo possesso del patentino forestale da parte di un operatore aziendale o del lavoratore autonomo non è sufficiente per poter effettuare lavorazioni boschive su superficie forestale pubblica, come è ben specificato all’art. 61, c. 2 della L.P. n. 11/2007 e ss.mm.

Riferendosi, in particolare, alle imprese forestali con sede fuori provincia, si ricorda che va dunque preliminarmente acquisita anche l’iscrizione al suddetto Elenco in provincia di Trento, salvo trovarsi in concrete difficoltà nell’esecuzione del futuro contratto con possibili, gravi conseguenze quali appunto l’esclusione pro-futuro dal servizio.

I requisiti per l’iscrizione all’Elenco provinciale delle imprese forestali sono in sintesi i seguenti:

1) REGISTRO DELLE IMPRESE: iscrizione dell’azienda con il codice ATECO 02.#.
2) PEC: possesso di una Posta elettronica certificata attiva: la Camera di Commercio I.A.T.A. invia e riceve per PEC documenti, istanze, dichiarazioni ed altra documentazione rilevante ai fini dei procedimenti.
3) FIRMA DIGITALE del/dei legali rappresentanti che sottoscrivono le pratiche (di iscrizione, rinnovo, modifica o cancellazione) e le dichiarazioni annuali. Per gli altri soggetti (componenti Cda, soci, ecc.) sufficiente la firma analogica delle pratiche (+allegare fotocopia del documento di identità).
4) Patentino di idoneità per la conduzione di utilizzazioni forestali (“Patentino forestale”) o altro titolo abilitativo equipollente (in particolare per l’iscrizione alla sezione B – Utilizzazioni boschive a fini commerciali):

-  verificare il possesso del patentino forestale in corso di validità da parte del titolare dell’azienda, dei soci lavoratori, dei dipendenti a tempo pieno e indeterminato;
-  chiedere eventualmente l’equipollenza in caso di possesso di patentini forestali rilasciati da altre Regioni ( c/o PAT Servizio Foreste );
-  raccogliere i dati relativi ai patentini forestali di cui si può disporre in azienda e aggiornarli in caso di dimissioni o nuove assunzioni di lavoratori o di ingresso di ulteriori operatori aziendali (soci lavoratori, direttore tecnico, ecc.).

5) CORSI DI FORMAZIONE: per gli operatori / i dipendenti a tempo pieno e indeterminato verificare il possesso di:

-  attestati di partecipazione a corsi di formazione in relazione all’attività svolta dall’impresa (es.: Utilizzo in sicurezza di macchinari per la produzione di cippato – D.Lgs. 81/2008; Corso manovratori macchine movimentazione terra);
-  titoli di studio (diplomi o lauree) in materie agro-forestali e ambientali.

6) DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva – verificare la regolarità del DURC presso l’INPS/INAIL.

7) D.Lgs. 81/2008 - “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”:

a) per i datori di lavoro con lavoratori dipendenti o assimilati verificare:

-  la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
-  la nomina del Medico Competente;
-  la presenza e la validità del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
-  la frequentazione dei corsi obbligatori previsti dall’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 ed i relativi aggiornamenti periodici, anche per quel che concerne l’uso di particolari attrezzature (cfr. ASR 22/02/2012);
-  possesso da parte dei lavoratori dell’idoneità sanitaria accertata dal Medico competente;
-  la fornitura ai dipendenti dei DPI per le attività boschive;

b) per i lavoratori autonomi verificare:

-  la frequentazione dei corsi obbligatori previsti dall’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 ed i relativi aggiornamenti periodici, anche per quel che concerne l’uso di particolari attrezzature (cfr. ASR 22/02/2012);
-  il possesso dei DPI per le attività boschive.

Per informazioni: tel. 0461/887106 – e-mail: progetto.legno@tn.camcom.it

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